Entrata in vigore della legge sui dati dei passeggeri aerei
Berna, 18.09.2026 — Nella seduta del 18 settembre 2026 il Consiglio federale ha fissato al 1° novembre 2026 l’entrata in vigore della legge sui dati dei passeggeri aerei. A partire da febbraio 2027, anche la Svizzera potrà pertanto utilizzare questi dati ai fini della lotta al terrorismo e alle gravi forme di criminalità.
L’utilizzo di un set di dati dei passeggeri aerei, conosciuto a livello internazionale come «Passenger Name Record» (PNR), è già oggi, in diversi Paesi, uno strumento efficace per la lotta al terrorismo e ad altre forme gravi di criminalità. Affinché tali dati possano essere trattati anche in Svizzera, nel marzo 2025 le Camere federali hanno approvato la legge sui dati dei passeggeri aerei (LDPA). Scaduto il termine di referendum e dopo la conclusione della procedura di consultazione relativa all’ordinanza sui dati dei passeggeri aerei (ODPA), il Consiglio federale ha fissato al 1° novembre 2026 l’entrata in vigore della LDPA, dell’ODPA e di altre otto ordinanze che necessitavano di essere adeguate. In seguito all’entrata in vigore della LDPA, l’Unità d’informazione sui passeggeri (UIP), collocata in seno all’Ufficio federale di polizia (fedpol), diventerà operativa a partire dal 1° febbraio 2027.
Istituzione graduale dell’UIP
L’istituzione dell’UIP avverrà in maniera graduale e dipenderà dagli orari di esercizio, dal numero di rotte aeree prese in considerazione nonché dal volume di dati da trattare. Al momento del suo lancio nel 2027, l’UIP avrà un’operatività ridotta e conterà inizialmente otto collaboratori. A partire dal 2028 si prevede un’estensione a 14 posti, il cui finanziamento sarà garantito in parti uguali dalla Confederazione e dai Cantoni. La piena operatività richiederebbe un organico di 30 posti a tempo pieno; un ulteriore incremento in tal senso del personale è previsto a partire dal 2030.
L’ODPA statuisce tra l’altro in quale forma e in quale momento i dati dei passeggeri aerei devono essere trasmessi all’UIP. Sancisce inoltre che fedpol deve tenere un elenco di tutti gli Stati e delle rispettive autorità cui le imprese di trasporto aereo con sede in Svizzera possono comunicare i dati dei passeggeri aerei. L’entrata in vigore della LDPA comporta anche la modifica di otto ordinanze, segnatamente dell’ordinanza sul sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e dell’ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE.
Tale entrata in vigore costituisce una tappa importante, che consente alle autorità di polizia e di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni di disporre di uno strumento già utilizzato e affermatosi da anni all’estero nell’ambito della lotta al terrorismo e alle gravi forme di criminalità.
Documenti
Flugpassagierdatenverordnung und Änderung weitere Verordnungen. Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens / Ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances. Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Verordnung über die abschliessende Inkraftsetzung des Flugpassagierdatengesetzes / Ordonnance portant dernière mise en vigueur partielle de la loi sur les données relatives aux passagers aériens
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Verordnung über die Bearbeitung von Flugpassagierdaten zur Bekämpfung von terroristischen und anderen schweren Straftaten (Flugpassagierdatenverordnung, VFPG) / Ordonnance sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves (Ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens, ODPa)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Verordnung über das zentrale Visa-Informationssystem und das nationale Visumssystem (Visa-Informationssystem-Verordnung, VISV) / Ordonnance sur le système central d’information sur les visas et sur le système national d’information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem (ZEMIS-Verordnung) / Ordonnance sur le système d’information central sur la migration (Ordonnance SYMIC)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Verordnung über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige (Ausweisverordnung, VAwG) / Ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses (Ordonnance sur les documents d’identité, OLDI)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Verordnung über das Nationale Ermittlungssystem (NES-Verordnung) / Ordonnance sur le Système national d’enquête (Ordonnance SNE)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Verordnung über das automatisierte Polizeifahndungssystem (RIPOL-Verordnung) / Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Verordnung über das informatisierte Personennachweis‑, Aktennachweis- und Verwaltungssystem im Bundesamt für Polizei (IPAS-Verordnung) / Ordonnance sur le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police (Ordonnance IPAS)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Verordnung über den Nationalen Polizeiindex (Polizeiindex-Verordnung) / Ordonnance sur l’index national de police
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Verordnung über den nationalen Teil des Schengener Informationssystems (N-SIS) und das SIRENE-Büro (N-SIS-Verordnung) / Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Flugpassagierdatenverordnung und Änderung weiterer Verordnungen. Erläuterungen / Ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances. Rapport explicatif
(Questo documento non è disponibile in italiano)
